Pierluca Donin
QUALIFICA Direttore cessato al 19/08/2023
INCARICO Assegnato in sede di Consiglio d’Amministrazione del 09/01/2019. Durata 5 anni.
ULTERIORI INCARICHI
- Il dott. Donin ricopre il ruolo di Presidente di A.R.T.I. L’Associazione delle Reti Teatrali Italiane ovvero i Circuiti mono e multidisciplinari di Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Firuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata.
Per tale incarico non percepisce compensi. - Dal 2014 al 2016 ricopre il ruolo di componente della Consulta per lo Spettacolo come rappresentante delle associazioni tra i soggetti operanti nella distribuzione teatrale, la Consulta per lo Spettacolo opera senza oneri a carico della finanza pubblica. (Atto di Nomina)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (nel rispetto dei principi di pertineza e non eccedenza)
Il coniuge e i parenti dei titolari degli incarichi fino al secondo grado non danno il consenso alla pubblicazione di quanto previsto all’art 14 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 comma 2.
13/04/2017
Trasparenza
Sospeso l’obbligo di pubblicare redditi e patrimoni dei dirigenti pubblici
Con decisione assunta il 12 aprile il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sospeso l’efficacia delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici, relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale. Tali previsioni, stabilite dal dlgs. 97/2016 (cd. “decreto Trasparenza”), erano già state oggetto di una ordinanza cautelare del Tar del Lazio dello scorso 2 marzo limitatamente all’Autorità Garante della privacy. Con la delibera dell’Anac, la sospensione viene estesa a tutte le pubbliche amministrazioni.
Art.. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
(comma così modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.