Statuto
Approvato dall’assemblea dei soci il 18/12/2015
STATUTO DI ARTEVEN
Art.1
È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “ARTEVEN – ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE”, istituzione dotata di personalità giuridica.
Art.2
L’Associazione ha sede in Venezia. L’Associazione potrà costituire altre sedi secondarie nella regione Veneto.
Art.3
Finalità e scopi
Le finalità e gli scopi dell’Associazione sono: la programmazione dei teatri regionali, attraverso il coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali ed artistici nel territorio regionale del Veneto, ed in particolare:
- Attuare e sostenere, come Circuito Regionale ad iniziativa pubblica, la migliore promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, attraverso sistemi integrati di distribuzione ad iniziativa pubblica o misto pubblico privata, programmando anche direttamente la distribuzione degli spettacoli, avendo la disponibilità di sale e gestendo teatri agibili; valorizzare in particolare le iniziative qualificate ideate o realizzate nel Veneto, operando per un’equilibrata presenza delle varie forme di produzione e di circuitazione delle compagnie professionali di varia natura ed amatoriali; volgere particolare attenzione agli spettacoli di teatro contemporaneo italiano ed europeo, a quelli rivolti al pubblico dell’infanzia e della gioventù, a quelli della danza e della musica.
- Nell’esercizio della funzione distributiva l’Associazione dovrà collaborare strettamente con il sistema delle autonomie locali, stimolandone la partecipazione alla vita dei teatri. L’Associazione potrà collaborare, inoltre, con i proprietari e gestori di sale teatrali e con le altre strutture di distribuzione ed ospitalità presenti sul territorio che intendono aderire alla programmazione regionale.
- Assistere gli Enti locali nella progettazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative dal vivo anche dotandoli degli strumenti e degli apporti culturali, organizzativi ed economici necessari per la promozione dello spettacolo dal vivo, anche individuando spazi stabili di programmazione, gestendo direttamente o in collaborazione teatri, sale o spazi culturali polivalenti.
- Creare un osservatorio permanente dello spettacolo dal vivo in regione da attuare attraverso indagini e ricerche sul pubblico.
- Avvalendosi di risorse proprie e di quelle statali, l’Associazione potrà:
– realizzare la migliore promozione e qualificazione del pubblico anche attraverso la promozione di iniziative laboratoriali e formative;
– svolgere attività di aggiornamento e di perfezionamento rivolta agli allievi e al personale docente di Scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con gli organismi preposti;
– svolgere attività di formazione professionale rivolta ad amministratori, operatori e animatori teatrali della danza e della musica, personale tecnico ed organizzativo, con riferimento al Veneto e alla sua realtà socio culturale, destinando questa attività alla qualificazione e formazione di operatori propri, degli enti associati o convenzionati, operatori della scuola, in funzione della costante qualificazione delle strutture teatrali e del rapporto teatro/scuola.
- Potrà promuovere e sostenere nell’ambito della danza le iniziative realizzate nelle realtà venete in particolare quando volte a promuovere e diffondere la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di comunicazione espressiva, gestire l’organizzazione di corsi e stages di perfezionamento mediante la collaborazione con enti sostenuti dalla Regione Veneto e dallo Stato, Teatri di gestione pubblica e privati, festivals, associazioni culturali e istituti universitari.
- L’Associazione potrà sostenere spettacoli multidisciplinari di particolare valenza culturale coordinandone la realizzazione.
- In particolare l’Associazione dovrà:
– programmare, organizzare e coordinare stagioni ordinarie o multidisciplinari;
– promuovere e organizzare festivals, rassegne e manifestazioni varie;
– contribuire alla circuitazione del Veneto, con particolare attenzione alle produzioni di formazioni professionistiche nazionali, regionali ed internazionali.
– compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie.
Art.4
Associati
All’Associazione possono aderire:
- la Regione, le Città Metropolitane, le Amministrazioni provinciali e comunali e gli altri Enti locali con sede nel Veneto;
- istituzioni ed organismi teatrali e culturali privati fino ad un massimo del 3% del numero complessivo degli associati di cui all’art.4 lettera a) operanti nello stesso ambito territoriale nei settori di competenza, che intendono aderire all’Associazione ed ai suoi programmi di promozione e distribuzione regionale.
Le domande di adesione dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione, che deciderà sulla loro accettazione o motivando la non accettazione. Nelle domande e nelle delibere di iscrizione dovranno essere esplicitate le attività, i motivi, le condizioni ed i requisiti dell’adesione. Le iscrizioni all’Associazione dovranno essere corredate dal provvedimento degli organi competenti dei singoli Enti, comprendenti il versamento della quota associativa d’ingresso che non comprende alcun diritto patrimoniale e da altra documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione.
Art.5
Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:
- per decadenza: alla mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno due assemblee ordinarie consecutive, oppure al non partecipare in forma diretta o indiretta alla realizzazione di progetti condivisi per almeno due esercizi consecutivi o al venir meno dei requisiti di ammissione.
- per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia comunicato entro il 30 settembre;
- per esclusione: quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla esclusione delibera l’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art.6
Patrimonio e finanziamenti
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio. I fondi di riserva sono vincolati alla realizzazione delle attività istituzionali direttamente connesse.
Alle spese inerenti la realizzazione dei compiti istituzionali ed altre spese di gestione l’Associazione fa fronte con:
- ogni provento derivante dalle attività svolte e dalle prestazioni effettuate.
- le rendite del patrimonio;
- finanziamenti dello Stato e della Regione Veneto;
- le quote associative degli Associati;
- contributi e finanziamenti alle attività provenienti dagli Enti associati e aderenti;
- sovvenzioni e contributi di enti pubblici.
Le quote associative sono determinate dall’Assemblea degli Associati. Le quote associative dovranno essere versate contestualmente all’accettazione tra gli associati da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art.7
Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e i Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L’esercizio di attività professionali o impresariali pubbliche o private, nel campo teatrale e dello spettacolo, è “incompatibile” con la carica di Presidente e di Vicepresidente.
Art.8
Assemblea
L’Assemblea degli Associati è l’organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell’Associazione ed è formata dai rappresentanti degli Enti ed Organismi di cui all’art. 4 in regola con quanto previsto dal presente statuto. Al Presidente della Giunta Regionale del Veneto o un suo delegato spetta di diritto un posto in Assemblea. Essa si riunisce, in sede ordinaria, una volta all’anno, entro il 30 giugno, per esaminare l’attività svolta dall’Associazione, approvare il bilancio consuntivo e per le altre decisioni di sua competenza. L’Assemblea individua le linee generali programmatiche dell’ente. L’Assemblea è inoltre chiamata a provvedere all’elezione, ogni cinque anni, degli organi sociali di propria competenza come previsto nel successivo art. 14.
Art.9
L’Assemblea è valida, anche a mezzo delega, in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza. Ogni Ente associato può delegare per la partecipazione e il voto un altro rappresentante di Ente associato. Ogni rappresentante di Ente associato potrà avere una sola delega da altro Ente associato. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità con il presente Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.
Art.10
L’Assemblea è convocata di norma una volta all’anno e potrà essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati, nel qual caso l’Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata.
Art.11
I criteri per la validità dell’Assemblea Straordinaria sono gli stessi previsti per l’Assemblea Ordinaria.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Art.12
L’Assemblea è sempre convocata dal Presidente dell’Associazione, o nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente designato, tramite lettera raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data stabilita per la convocazione. Nella lettera dovrà essere precisato il luogo, il giorno e l’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua vece, da un Vicepresidente o da un associato all’uopo designato dai presenti.
Art.13
Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea. Spettano al Presidente le facoltà conferite dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri su parere e approvazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del Presidente vengono espletate dal Vicepresidente preventivamente e specificatamente designato. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
Art.14
Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da minimo tre componenti, compreso il Presidente dell’ Associazione, al numero massimo previsto dall’ articolo 6 comma 5 del dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 2010 e successive modificazioni, uno dei quali è designato dal Presidente della Giunta Regionale dei Veneto. Gli altri componenti sono designati dall’ Assemblea degli Associati. Se l’Associazione non rientrasse più nel perimetro della legge summenzionata o la stessa fosse variata/abrogata, il numero massimo degli amministratori diventerà 7 compreso il Presidente dell’Associazione e il componente designato dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno uno o due Vicepresidenti. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del Presidente vengono espletate dal Vicepresidente preventivamente e specificatamente designato. L’esercizio di attività professionali o d’impresa pubbliche o private, nel campo teatrale e dello spettacolo, è “incompatibile” con la carica di Presidente e di Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza; in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente. L’invito alle sedute da diramarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza in cui va comunicato almeno ventiquattro ore prima, a mezzo fax, telegramma, posta elettronica o lettera raccomandata deve contenere l’elenco delle materie da trattare. I Consiglieri che per tre volte consecutive non prendano parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo sono automaticamente considerati dimissionari.
In caso di decadenza, dimissioni o decesso della maggioranza dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, il Consiglio decade. In caso di decadenza, dimissione o decesso di uno o più componenti del Consiglio d’Amministrazione, il Consiglio può cooptare uno o più nuovi componenti in coerenza con il presente statuto, i quali rimarranno in carica fino al termine del mandato. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri delegati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche a mezzo di videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i componenti possano essere identificati e sia data la possibilità di partecipazione alle discussioni in tempo reale. In tal caso la sede della riunione è quella di presenza del Presidente e Segretario verbalizzante. Le riunioni saranno presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento anche dall’eventuale vicepresidente o consigliere anziano.
Art.15
Ai componenti del Consiglio d’Amministrazione non sono riconosciuti compensi ma esclusivamente gettoni di presenza per seduta giornaliera che non possono superare l’importo previsto dall’articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 e suoi eventuali aggiornamenti; agli Amministratori spettano i rimborsi spesa sostenuti nell’esercizio del loro mandato correlati all’attività istituzionale dell’ente, autorizzati dalla Presidenza e comprovati da idonea documentazione. Nel caso di cui la legislazione vigente venisse modificata permettendo agli amministratori di poter avere compensi e/o gettoni di presenza diversi rispetto la summenzionata legislazione, spetta alla Assemblea degli Associati la determinazione.
Art.16
Il Consiglio di Amministrazione realizza quanto disposto dalle linee generali individuate dall’Assemblea, approva il bilancio preventivo dell’esercizio sociale entro il 30 novembre e redige il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale da sottoporre alla approvazione dell’assemblea entro il 31 marzo; approva il programma artistico e finanziario della stagione teatrale; nomina il Direttore, delibera sulla consistenza dell’organico dell’Ente nonché sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su tutta l’attività gestionale sia ordinaria che straordinaria dell’Associazione, salve le competenze specifiche del Presidente.
Art.17
Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra le persone qualificate per l’esperienza nell’ambito delle attività culturali teatrali e/o dell’organizzazione teatrale e amministrativa, un Direttore. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma artistico e finanziario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Sovrintende alla gestione dell’ente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicedirettore scelto tra il personale dipendente. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del direttore vengono espletate dal Vicedirettore.
Art.18
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della gestione dell’ente. È nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri iscritti al Registro dei revisori Legali di cui uno con funzione di Presidente. Il Presidente del Collegio è nominato dall’assemblea. Inoltre verranno nominati due sindaci supplenti iscritti al Registro dei revisori Legali. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono riconosciute le indennità deliberate dall’Assemblea secondo le norme di legge oltre ai rimborsi spese. In ordine ai compiti del Collegio si richiamano le norme in vigore del Codice Civile. I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art.19
Esercizio sociale e disposizioni generali
L’esercizio sociale ha la durata di un anno e va dall’1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre successivo. Gli eventuali avanzi di bilancio saranno accantonati dal consiglio di amministrazione al fondo di riserva. Il fondo di riserva non potrà essere distribuito agli associati né durante la vita dell’associazione, né in caso di recesso degli stessi, né in caso di scioglimento della associazione. In caso di scioglimento della associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.20
Presidente Onorario
L’Assemblea degli Associati può indicare una persona che abbia sostenuto negli anni l’attività dell’Associazione, denominandola “Presidente Onorario”; tale indicazione ha carattere puramente onorifico. Non partecipa al Consiglio di Amministrazione e non ha diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
Art.21
L’Associazione ha una durata illimitata.
Art.22
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge.